Il sig. G., nel corso degli anni, aveva trasferito alla figlia diverse somme di denaro, confidando in un rapporto di fiducia e nella convinzione che tali importi sarebbero stati custoditi o comunque utilizzati secondo accordi condivisi.
I trasferimenti, avvenuti in più momenti e con modalità differenti, si inserivano in un contesto familiare nel quale non era stata formalizzata alcuna pattuizione scritta, ma si fondavano su dinamiche personali e patrimoniali consolidate nel tempo.

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Con il progressivo deteriorarsi dei rapporti, il sig. G. richiedeva la restituzione delle somme, senza tuttavia ottenere riscontro. La controparte, infatti, sosteneva una diversa qualificazione giuridica delle dazioni, ritenendole espressione di liberalità o comunque somme non soggette a restituzione.
La controversia ha richiesto una ricostruzione puntuale dei movimenti patrimoniali, delle causali dei trasferimenti e del contesto complessivo in cui gli stessi erano avvenuti, al fine di individuare il corretto inquadramento giuridico delle operazioni.
In sede giudiziale, è stata esclusa la sussistenza di un valido titolo che giustificasse il definitivo trasferimento delle somme, con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti formali richiesti per le donazioni di rilevante entità.
Il Tribunale ha quindi accertato la nullità delle donazioni per difetto di forma, disponendo la restituzione delle somme in favore dell’assistito, riconoscendo altresì la fondatezza della pretesa sotto il profilo della tutela patrimoniale.
